Il Tar boccia i ricorsi di Sei Toscana contro il Comune

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Al centro della questione c'è l'affidamento del servizio di pulizia delle spiagge

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24 febbraio 2023

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 Il Tribunale amministrativo della Regione Toscana ha respinto tutti i ricorsi presentati da Sei Toscana contro l’Amministrazione comunale di Grosseto.
Tutto risale a quando il gestore ha sostenuto che l’affidamento del servizio di pulizia delle spiagge ad altra impresa avrebbe violato i vincoli assunti dal Comune nel contratto di concessione. Secondo Sei Toscana, il Comune di Grosseto avrebbe “spacchettato” artificiosamente la proposta tecnica suddividendola in tre distinti contratti affidati a tre diverse imprese e, disattendendo in tal modo la disciplina dei servizi opzionali contenuta nell’accordo di concessione e negli accordi integrativi perché, nella sostanza, ciò avrebbe determinato l’affidamento di tre distinti contratti, contenenti condizioni difformi rispetto a quelle formulate nella sua proposta.
“Su questi presupposti – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’ex assessore all’ambiente, ora senatore, Simona Petrucci - Sei Toscana ha impugnato tutte le determine dell’Amministrazione in tre distinti ricorsi...perdendoli tutti e tre. Il Tar Toscana non solo ha bocciato completamente le tesi sostenute da Sei Toscana, ma ha anche condiviso in pieno il buon operato dell’ufficio Ambiente, in quanto proprio questa operazione (cioè lo spacchettamento) ha consentito di conseguire un risparmio di spesa rispetto alla proposta formulata dalla concessionaria Sei Toscana”.
Altro principio importante che sancisce la sentenza del Tar è che il vincolo negoziale che discende dal contratto di concessione stipulato con Sei implica che:
a) i comuni facenti parte dell’Ato debbano preventivamente negoziare con il gestore le condizioni tecniche ed economiche di esecuzione del servizio opzionale richiesto, senza avere l’obbligo di stipulare il contratto;
b) se l’accordo non si perfeziona in ragione della indisponibilità del gestore ad accettare le condizioni tecniche divisate dall’ente, la libertà di affidare il contratto a terzi è piena;
c) se l’accordo non interviene in ragione del prezzo il servizio, non può essere affidato a terzi a condizioni diverse da quelle negoziate e ad un prezzo uguale o superiore.
Pertanto il Tar Toscana ha dato piena ragione agli uffici comunali ribadendo che la scomposizione del servizio non rappresenta, in sé, una modalità elusiva del vincolo contrattuale, ma solo uno strumento negoziale attraverso il quale l’Ente, in virtù dell’autonomia negoziale ad esso riconosciuta, ha conseguito sul mercato prestazioni equivalenti a un prezzo inferiore. Sei Toscana è stata inoltre condannata al pagamento di tutte le spese di lite nei confronti del Comune di Grosseto liquidate in 2.500 euro oltre Iva e cassa previdenza avvocati per ogni ricorso presentato.
“Una grande vittoria – conclude Simona Petrucci – che segna un precedente non solo per noi ma per tutto il territorio e per ogni Comune interessato. Voglio condividere la soddisfazione per queste decisioni storiche con il sindaco, con la tutta la Giunta e con l'ufficio Ambiente che, una volta in più, ha saputo dimostrare di aver sempre lavorato per il bene del territorio. Grazie a tutti”.
"Sono entusiasta di questo traguardo - dichiara il neovicesindaco e assessore al Demanio marittimo Bruno Ceccherini - ringrazio Simona Petrucci per avermi preceduto in questa battaglia importante, con la quale ha vinto la legalità".

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Ultimo aggiornamento: 21/05/2024, 13:21

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