Competenze
La presentazione delle istanze deve essere effettuata esclusivamente tramite l'utilizzo del portale telematico SUAP
Agriturismi
- aperture
- variazioni
- comunicazioni
- cessazioni
Strutture ricettive
- aperture
- variazioni
- comunicazioni
- cessazioni
Nota Bene
I titolari/gestori di strutture ricettive (Alberghi, residenze turistico–alberghiere, affittacamere professionali, affittacamere non professionali, campeggi e aree di sosta, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli, residence, rifugi, villaggi turistici) e agriturismi devono comunicare le informazioni relative alle caratteristiche dell’esercizio (capacità ricettiva, servizi, attrezzature) al momento di iniziare l’attività (anche in caso di subingresso) e comunque entro il 30 aprile di ogni anno in caso di variazioni delle caratteristiche.
Tipologia di organizzazione
Area di riferimento
Composizione
Sede principale
Contatti
Ulteriori informazioni
Orario
MATTINO: Lunedì, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30
POMERIGGIO: Martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30
È necessario prenotare l'appuntamento tramite email indirizzata a loredana.grossi@comune.grosseto.it o tramite i telefoni sopra indicati.
Normativa
Agriturismi
- Legge Regione Toscana n. 30 del 23/06/2003 Disciplina delle attività agrituristiche e delle Fattorie Didattiche in Toscana.
- Regolamento di attuazione della L.R.T. n. 30/2003 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46/R del 03/08/2004.
- Modifiche al Regolamento di attuazione della L.R.T. n. 30/2003 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 29/03/2017.
Strutture ricettive
- L.R.T. n. 86 del 20/12/2016 Testo unico del sistema turistico regionale.
- Regolamento di attuazione della L.R.T. n. 86/2016 n. 47/R del 20/12/2016.
- ALBERGHI Art. 18 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- RTA Residenze Turistico Alberghiere Art. 19 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Dipendenze Art. 20 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Alberghi diffusi Art. 21 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Condhotel Art. 23 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Campeggi Art. 24 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Villaggi turistici Art. 25 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Camping Village Art. 26 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Aree di sosta Art. 28 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Parchi di vacanze Art. 29 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Campeggi temporanei Art. 40 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Campeggi, camping – village e villaggi turistici a gestione non lucrativa Art. 41 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Case per ferie Art. 45 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Ostelli per la gioventù Art. 46 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Rifugi escursionistici Art. 47 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Rifugi alpini Art. 48 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Bivacchi fissi Art. 49 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Affittacamere Art. 55 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Bed & Breakfast Art. 56 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Residenza d’epoca Art. 58 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione Art. 60 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Residence Art. 64 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Locazioni turistiche Art. 70 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Ogni soggetto che concede in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche deve darne comunicazione al comune dove l’alloggio è situato mediante una piattaforma online disposta dalla Regione Toscana che consentirà all’utente di ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge regionale 86/2016, il Testo unico del sistema turistico regionale. http://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche link al quale possono accedere gli utenti che leggeranno le note informative sull’obbligo di comunicazione e saranno guidati nella sua compilazione; la Regione Toscana ricorda l’obbligo della comunicazione per ogni singolo alloggio locato entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto di locazione.
Attenzione! la sola registrazione sul portale regionale non è sufficiente, occorre anche registrarsi a quello della Questura seguendo le istruzioni fornite su questo link http://questure.poliziadistato.it/it/Grosseto/articolo/alloggiati
- Ogni soggetto che concede in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche deve darne comunicazione al comune dove l’alloggio è situato mediante una piattaforma online disposta dalla Regione Toscana che consentirà all’utente di ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge regionale 86/2016, il Testo unico del sistema turistico regionale. http://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche link al quale possono accedere gli utenti che leggeranno le note informative sull’obbligo di comunicazione e saranno guidati nella sua compilazione; la Regione Toscana ricorda l’obbligo della comunicazione per ogni singolo alloggio locato entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto di locazione.
- Stabilimenti balneari Art. 52 – 53 – 54 – 55 – 56 Regolamento di attuazione n. 47/R del 07/08/2018
- Stabilimenti balneari Art. 75 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
Art. 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Fac simile Istanza Abilitazione a Direttore di Agenzia di Viaggio
- Modulo comunicazione annuale rinnovo polizze
- L’apertura di filiale/succursale di agenzie di viaggio e turismo già legittimate ad operare altrove è soggetta a comunicazione al Suap competente per territorio. Con riferimento alle diverse attività di agenzie di viaggio previste all’art. 87 della L.R.86/2016 si raccomanda di barrare una sola attività nel modello “Comunicazione apertura filiale”. È necessario dichiarare e autocertificare il possesso della polizza assicurativa di responsabilità civile e contro il rischio di insolvenza e fallimento già stipulata per l’agenzia principale, con presa d’atto dell’apertura oggetto della presente comunicazione.
Professioni turistiche
- Guida turistica Artt. 104-113 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Accompagnatore turistico Artt. 114–121 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Guida ambientale Art. 122 – 123 – 124 – 125 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Maestro di sci Art. 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 138 – 139 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
- Guida alpina Art. 145 – 146 – 147 – 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 156 – 157 L.R.T. n. 86 del 20/12/2016
Nota bene
I titolari/gestori di strutture ricettive (Alberghi, residenze turistico–alberghiere, affittacamere professionali, affittacamere non professionali, campeggi e aree di sosta, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli, residence, rifugi, villaggi turistici) e agriturismi devono comunicare le informazioni relative alle caratteristiche dell’esercizio (capacità ricettiva, servizi, attrezzature) al momento di iniziare l’attività (anche in caso di subingresso) e comunque entro il 30 aprile di ogni anno in caso di variazioni delle caratteristiche.
Pagina aggiornata il 31/05/2024