Accesso civico

Dettagli della notizia

L’esercizio del diritto di accesso si concretizza attraverso la presentazione di tre differenti tipologie di richiesta in relazione al diverso interesse che si intende dimostrare e tutelare: documentale, civico semplice e civico generalizzato.

Descrizione

Accesso civico

Vi sono due tipologie di accesso civico previste dal D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato con il D.Lgs. 97/2016.

1) Accesso civico semplice

La prima tipologia, detta di accesso civico semplice, comporta il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Si veda la sezione Accesso civico semplice per la relativa modulistica.

2) Accesso civico generalizzato

La seconda tipologia è detta accesso civico generalizzato, per il quale vi è  il  diritto per chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle  e pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, comunque nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del citato decreto.

Si veda la sezione Accesso civico generalizzato per la relativa modulistica.

Circolari e documenti riguardanti l’accesso civico semplice e generalizzato.

La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita, salvo che per l’accesso generalizzato non venga richiesta copia autentica di documenti o dati e in ogni caso per la richiesta di copia in cartaceo in ordine alle spese di riproduzione oppure alle spese per consegna dati e documenti in cd. L’inoltro è previsto a mezzo posta certificata, e-mail e le altre modalità di trasmissione a mezzo posta ordinaria o fax.

3) Accesso documentale

Resta comunque salva la tipologia di accesso a documenti amministrativi, prevista dalla Legge n. 241/1990 e smi, il cui modello di richiesta è reperibile dal seguente link:

Scarica qui il modulo per l’istanza di accesso a documenti amministrativi

4) Informazioni e Modulistica Istanze di Accesso

Potere sostitutivo

Articolo 41 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, come modificato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 484 del 9.12.2021

Articolo 41 – Potere sostitutivo e di avocazione
1. In caso di inadempimento del competente dirigente il Segretario Generale, anche d’ufficio, lo diffida assegnandogli un termine, in relazione all’urgenza dell’atto. Ove il dirigente non provveda, il Segretario Generale può sostituirsi al dirigente. Nei confronti degli incaricati delle posizioni organizzative, il potere di sostituzione e avocazione è esercitato dal dirigente sovraordinato.

Recapiti telefonici:

Dott. Simone Cucinotta 0564/488209

Dott.ssa Paola Cartaginese 0564/488290

Allegati

Ultimo aggiornamento: 18/07/2024, 12:03