Il Garante dell’informazione e della partecipazione, come previsto dall’art. 38 della L.R.T. n. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” e ss.mm.ii, assume ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, per l’attuazione del programma di cui all’articolo 17, comma 3, lettera e), della suddetta Legge, per assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati.
Il Garante redige un rapporto sull’attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma di cui all’articolo 17, comma 3, lettera e), evidenziando se le attività relative all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all’adozione degli organi competenti.
Della pubblicazione del rapporto sull’attività svolta è data comunicazione al Garante regionale dell’informazione e della partecipazione di cui all’articolo 39 della L.R.T. N. 65/2014.
A seguito dell’adozione degli atti di governo del territorio, il garante dell’informazione e della partecipazione promuove le ulteriori attività di informazione necessarie nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 20 della L.R.T. N. 65/2014.