Commercio in sede fissa, edicole
Per commercio in sede fissa si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio, esercitata professionalmente, in appositi locali aventi destinazione commerciale. I settori merceologici sono due: il settore alimentare e quello non alimentare.
Competenze
COMMERCIO IN SEDE FISSA
- ESERCIZI DI VICINATO – SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE
Esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa la cui superficie di vendita non supera i 300 mq. (D.Lgs.31.03.1998 n.114, art. 15 L.R. Toscana 62/2018, artt. 6 e ss. dpgr n. 23R del 9 aprile 2020). SCIA/Comunicazioni di Apertura, trasferimento, variazione, subingresso, cessazione - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA – SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE
Esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita superiore a 300 mq e fino a 1500 mq. (D.Lgs.31.03.1998 n.114, art. 18 L.R. Toscana 62/2018, artt. 6 e ss. D.P.G.R. 23/R del 09/04/2020). L’avvio, il trasferimento e l’ampliamento sono assoggettati al rilascio di autorizzazione. Comunicazioni di Subingresso, Variazione, Riduzione della superficie di vendita e Cessazione.
- GRANDI STRUTTURE DI VENDITA – SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE
(D.Lgs.31.03.1998 n.114, art. 19 L.R. Toscana 62/2018, artt. 3-5, 6 e ss D.P.G.R. 23/R del 09/04/2020).
Esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita superiore a 1500 mq e non superiore a 15000 mq, salvo diversa previsione del Piano di Indirizzo Territoriale di cui all’art. 88 della L.R. Toscana 65/2014. L’avvio, il trasferimento e l’ampliamento sono assoggettati al rilascio di autorizzazione.
Comunicazioni di Subingresso, Variazione, Riduzione della superficie di vendita e Cessazione
VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
(D.Lgs 24.04.2001, n.170, art. 28 e ss. L.R. Toscana 62/2018)
- PUNTI VENDITA ESCLUSIVI
Esercizi tenuti alla vendita generale di giornali e riviste. - PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI
Esercizi che possono vendere solo quotidiani, solo periodici o entrambe le tipologie, in associazione alle attività di rivendita di generi di monopolio, impianti di distribuzione carburanti, bar, medie e grandi strutture di vendita, esercizi adibiti alla vendita di libri e prodotti equiparati, esercizi a specializzazione di vendita, con riferimento a periodici di identica specializzazione.
SCIA/Comunicazioni di Apertura, trasferimento, variazione, subingresso, cessazione.
FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO
- SPACCI INTERNI
(D.Lgs.31.03.1998 n.114, art. 73 L.R. Toscana 62/2018).
Attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché di un’attività di vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi.SCIA/Comunicazioni di Apertura, trasferimento, variazione, subingresso, cessazione. - DISTRIBUTORI AUTOMATICI
(D.Lgs.31.03.1998 n.114, art. 74 L.R. Toscana 62/2018).
Attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e/o non alimentari mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo (per la vendita mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo si applicano le disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vicinato).SCIA/Comunicazioni di Avvio, variazione, subingresso, cessazione dell’attività. - VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE E ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE
(D.Lgs.31.03.1998 n.114, art. 75 e ss L.R. Toscana 62/2018)
SCIA/Comunicazioni di Avvio, variazione, subingresso, cessazione dell’attività. - COMMERCIO ELETTRONICO
(D.Lgs.31.03.1998 n.114, D.lgs 9.4.2003, n.70, art. 75 L.R. Toscana 62/2018)
SCIA/Comunicazioni di Avvio, variazione, subingresso, cessazione attività. - VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
(D.Lgs.31.03.1998 n.114, art. 77 L.R. Toscana 62/2018)
SCIA/Comunicazioni di Avvio, variazione, subingresso, cessazione attività.
ALTRE MATERIE TRATTATE
- VENDITA BENI ANTICHI E/O USATI
Registri di cui all’art. 128 T.U.L.P.S. Autovidimazione dei registri di beni usati, effettuata previa comunicazione da trasmettere al SUAP, con successiva verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto riportato sul registro. - VENDITE DI LIQUIDAZIONE
(D.Lgs.31.03.1998 n.114, art. 105 e ss L.R. Toscana 62/2018)
Vendite straordinarie da comunicarsi al SUAP almeno dieci giorni prima dell’inizio, effettuabili in occasione di:
a) cessazione dell’attività commerciale (durata massima 8 settimane);
b) cessione dell’azienda o dell’unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione (durata massima 8 settimane);
c) trasferimento in altro locale dell’azienda o dell’unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione (durata massima 4 settimane);
d) trasformazione dei locali di vendita, tale da richiedere un adempimento amministrativo ai sensi della l.r. 65/2014 o il rinnovo di almeno l’ottanta per cento degli arredi dell’esercizio (durata massima 4 settimane).
- VENDITE DI FINE STAGIONE E PROMOZIONALI
(D.Lgs.31.03.1998 n.114, art. 109 L.R. Toscana 62/2018) - VENDITE SOTTOCOSTO
(D.P.R. 06/04/2001, N. 218)
Effettuabili massimo 3 volte l’anno, a distanza di almeno 20 giorni tra la precedente (che non sia la prima dell’anno solare) e la successiva, su un massimo di 50 referenze (tipi di prodotto), da comunicarsi al SUAP almeno 10 giorni prima dell’inizio; - COMMERCIO DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
(art. 4 DLgs 228/2001)
Vendita al dettaglio di prodotti alimentari e/o non alimentari provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende agricole, in locale aperto al pubblico, tramite internet o su aree pubbliche.Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività. - VENDITA DI FARMACI DA BANCO O DI AUTOMEDICAZIONE (PARAFARMACIE)
(art. 5 D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito con legge 248/2006; art. 20 L.R. Toscana 62/2018)
Attività di vendita di farmaci da banco effettuata in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, nell’ambito di un apposito reparto, con l’assistenza di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordineSCIA UNICA (per Vicinati) o Comunicazione (Per Medie e Grandi Strutture) di Apertura, trasferimento o ampliamento superficie di vendita della parafarmacia; Comunicazione di subingresso, variazione, cessazione. - VENDITA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI
(14 Legge 23/08/1993, n.352, art. 2 D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376; art. 18 e ss L.R. Toscana 16/1999).
Comunicazione di avvio della vendita in forma fissa o ambulante a posto fisso, di funghi epigei spontanei, freschi e secchi, sfusi, del genere Boletus e affini commestibili. La vendita non è ammessa su aree su aree pubbliche in forma itinerante. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell’Ispettorato micologico della ASL o, in alternativa, previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità, da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29/11/1996 n. 686 e iscritti nell’apposito registro nazionale. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento della certificazione di effettuato controllo da parte del competente servizio della ASL, non sono soggetti alla presentazione di alcuna domanda. Non è ammesso il frazionamento delle confezioni.
REQUISITI PERSONALI PER LE ATTIVITA’ DI VENDITA AL DETTAGLIO Per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio in una delle forme sopra elencate è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 71, D.lgs 59/2010, commi da 1 a 5. Per il solo settore merceologico alimentare, ad eccezione della vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche precofezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, che abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, è richiesto il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71, D.lgs 59/2010, comma 6.
Per l’esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell’art. 4 D.Lgs 228/2001, sono richiesti gli specifici requisiti di onorabilità di cui all’art. 4, comma 6, D.Lgs 228/2001, e non sono richiesti i requisiti professionali di cui all’art. 71, D.lgs 59/2010, comma 6.
Tipologia di organizzazione
Area di riferimento
Composizione
Sede principale
Contatti
Documenti
Ulteriori informazioni
Orario
MATTINO: Lunedì, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30
POMERIGGIO: Martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30
Disposizioni per il Centro Storico di Grosseto
Ai fini dell’esercizio di attività produttive nell’area tutelata del Centro Storico di Grosseto si invita a consultare le disposizioni vigenti in merito, contenute nell’apposito “Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale e delle attività del centro storico di Grosseto”, accessibile alla pagina web dedicata, di cui al presente link.
Il predetto Regolamento esplicita le disposizioni valide per il centro storico di Grosseto, sintetizzate per brevità nelle categorie di seguito richiamate:
- planimetria di inquadramento dell’area del centro storico;
- elenco delle attività vietate;
- elenco delle attività consentite con prescrizioni ed i rispettivi requisiti di esercizio per ciascuna fattispecie di attività;
- elenco dei documenti obbligatori da allegare, a pena di irricevibilità dell’istanza STAR SUAP per l’esercizio delle attività consentite con prescrizioni;
- disposizioni a tutela del decoro urbano e degli elementi di arredo.
Pagina aggiornata il 31/05/2024