Competenze
TERZO SETTORE
Sono Enti del Terzo Settore (ETS) le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso e altri enti di carattere privato diversi dalle società quali le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Entrata in vigore del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)
Per effetto del decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, dott. Alessandro Lombardi, emanato ai sensi dell’art. 30 del decreto ministeriale 15 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 261 del 21 ottobre 2020) si rende noto che dal giorno 23/11/2021 è diventato operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in sostituzione del precedente Registro Regionale del Terzo Settore (sezz. APS e ODV).
Trasmigrazione delle ODV e APS iscritte al precedente Registro Regionale del Terzo Settore
Come previsto dal D.M. n. 106 del 15 settembre 2020 (decreto attuativo RUNTS), nei 90 giorni successivi a tale data è stata effettuata d’ufficio nel RUNTS la trasmigrazione (trasferimento) delle ODV e APS iscritte al precedente registro regionale.
Dal 22 febbraio 2022 è iniziata la fase di controllo prevista dal D.M. n. 106/2020 al fine di perfezionare ogni singola posizione e procedere con l’iscrizione nel RUNTS per le ODV e APS che sono risultate in regola con i documenti necessari al passaggio.
Per tutte le associazioni che non hanno ancora provveduto all’adeguamento dello statuto ed all’invio dei dati necessari richiesti per tali adempimenti, l’ufficio stesso provvederà ad iniziare un procedimento che, in difetto di perfezionamento della propria posizione, terminerà con la non iscrizione nel RUNTS dell’Ente stesso.
La fase di controllo terminerà il 05 Novembre 2022 (come previsto dal D.M. n. 106/2022 ss.mm.ii.); fino a quella data il RUNTS è in costante fase di aggiornamento.
Nuove richieste di iscrizioni nel RUNTS
Possono richiedere l’iscrizione nel RUNTS le seguenti categorie di associazioni:
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Associazioni di promozione sociale (APS)
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Organizzazioni di volontariato (ODV)
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Enti filantropici
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Imprese sociali
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Reti associative
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Società di mutuo soccorso
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Altri enti del terzo settore (ETS)
Gli enti del terzo settore possono iscriversi al RUNTS presentando domanda di iscrizione tramite il portale predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella sezione “Iscrizione e Gestione Ente” al seguente link: https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/
Per poter accedere ed operare sulla piattaforma RUNTS, il Legale Rappresentante di ogni singola associazione dovrà essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o CIE (Carta Identità Elettronica). E’ inoltre necessaria la firma digitale e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a nome dell’associazione.
In fase di iscrizione al RUNTS l’associazione deve essere in possesso del seguente set minimo di informazioni e allegare i seguenti documenti (ex art. 8 D.M. n. 106/2020):
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Atto Costitutivo o in mancanza di esso la Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 e 47 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000), il cui fac-simile è disponibile cliccando di seguito in allegato;
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Statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
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per gli enti già esercitanti l’attività da uno o più esercizi, rispettivamente l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;
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eventuale possesso della personalità giuridica, comprese le informazioni sulla decorrenza e sul registro di iscrizione se acquisita ex DPR 361/2000 (Prefettura o Regione) e documentazione del Notaio che attesti la sussistenza del patrimonio minimo (l’attestazione dovrà essere basata su documenti contabili aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla data di trasmissione);
- in caso di affiliazione ad una rete associativa, una attestazione di adesione alla medesima rilasciata dal rappresentante legale di quest’ultima. Qualora l’ente si dichiari affiliato a più reti, dovrà essere allegata un’attestazione per ciascuna rete;
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indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione;
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esatta denominazione dell’ente;
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codice fiscale dell’ente ed eventuale partita IVA;
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forma giuridica;
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sede legale dell’ente;
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un indirizzo di posta elettronica certificata
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un recapito telefonico
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data di costituzione dell’ente;
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la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017);
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la previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del Codice;
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il soggetto o i soggetti cui l’ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
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le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina;
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l’eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Codice Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017);
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l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111;
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la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente ai sensi dell’articolo 79, comma 5, del Codice Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)
Tempi e iter di iscrizione nel RUNTS
L’ufficio, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti prevista dalla normativa, provvederà all’iscrizione dell’associazione nella sezione del RUNTS indicata dall’ente nella domanda stessa.
In caso di domanda non corretta o incompleta entro 60 giorni dalla presentazione, l’ufficio invita l’Ente a completare e/o rettificare la domanda oppure ad integrare la documentazione mancante, assegnando un termine non superiore a 30 giorni.
Entro 60 giorni dal ricevimento delle integrazioni documentali richieste o comunque dalla scadenza del termine assegnato all’Ente, l’ufficio provvedere all’iscrizione o comunica i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
Nel caso in cui alla scadenza dei termini procedimentali assegnati all’ufficio non venga adottato un provvedimento di iscrizione o di diniego, la domanda di iscrizione si intende comunque accolta.
Tipologia di organizzazione
Area di riferimento
Composizione
Sede principale
Contatti
Ulteriori informazioni
Orario
MATTINO: Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.30
POMERIGGIO: Martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00
Normativa
- L. n. 266/1991 – Legge quadro sul volontariato
- L.R. n. 28/1993 – Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato
- L.R. n. 87/1997 – Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale
- L. n. 383/2000 – Disciplina delle associazioni di promozione sociale
- L.R. n. 42/2002 – Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all’articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati)
- D.Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo Settore
- DM 106/2020 Decreto Attuativo RUNTS
- DM 561/2021 Provvedimento Avvio RUNTS
Link utili
Documentazione di interesse
Linee guida per la stesura di atto costitutivo e statuto
Schemi di Bilancio
Pagina aggiornata il 31/05/2024